Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore l’aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo 2020-2025, approvato con la delibera 570/2019/R/gas.
L’art. 42.1 della RTDG stabilisce che:
Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 19.1 una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione. La tariffa obbligatoria, ai sensi dell’art. 42.3 è composta dalle seguenti componenti differenziate per ambito tariffario:
- τ 1, composta dagli elementi τ 1 (dis), τ 1 (mis), τ 1 (cot), espressi in euro per punto di riconsegna;
- τ 3, composta dall’elemento τ 3 (dis), espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglione di consumo;
- GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- RE, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- RS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri relativi alla qualità dei servizi gas;
- UG1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- UG2, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, pari alla somma dei seguenti elementi:
o UG2c a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, che gravano sul Conto di cui all’Articolo 80;
o UG2k per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato, che gravano sul Conto di cui all’Articolo 80bis;
- UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, pari alla somma degli elementi:
- UG3INT, a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione di cui all’articolo 12bis del TIMG;
- UG3UI, a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FDD, di cui all’articolo 37 del TIVG, e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili;
- UG3FT, a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/GAS;
- ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all’articolo 13 del decreto 12 novembre 2011;
- VR, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB:
- CE, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa alla compensazione transitoria triennale dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati; nel triennio 2020-2022 la componente CE trova applicazione limitatamente alle sole aree ubicate nella Regione Sardegna.
L’elemento τ 1 (dis), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione.
L’elemento τ 3 (dis), espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, articolato per scaglioni tariffari, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall’applicazione delle quote fisse.
L’elemento τ 1 (mis), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.
L’elemento τ 1 (cot), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.
Le componenti τ 1 (dis) e τ 1 (mis) sono articolate per scaglioni.
La componente GS, è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.
Ai sensi dell’art. 3.3 del TUDG, al seguente link è disponibile la pubblicazione delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura:
Tariffe_GASMAN gennaio marzo2018
Tariffe GASMAN aprile giugno2018
Tariffe GASMAN luglio settembre 2018
Tariffe_GASMAN_ottobre dicembre2018
Tariffe_GASMAN_gennaio marzo 2019
Tariffe_GASMAN_aprile giugno 2019
Tariffe GASMAN Luglio Settembre 2019
Tariffe GASMAN ottobre dicembre 2019
Tariffe GASMAN gennaio marzo 2020
Tariffe GASMAN aprile giugno 2020
Tariffe GASMAN luglio settembre 2020
Tariffe GASMAN ottobre dicembre 2020
Tariffe GASMAN gennaio marzo 2021
Tariffe GASMAN aprile giugno 2021
Tariffe GASMAN luglio settembre 2021
Tariffe GASMAN Ottobre Dicembre 2021
Tariffe GASMAN Gennaio-Marzo 2022
Tariffe GASMAN Aprile-Giugno 2022
Tariffe GASMAN Luglio-Settembre 2022
Tariffe GASMAN Luglio-Settembre 2023
Tariffe GASMAN Ottobre-Dicembre 2023
Tariffe GASMAN Gennaio-Marzo 2024 corrette
Tariffe_GASMAN_Aprile-Giugno 2024
Tariffe_GASMAN gennaio marzo2018
Tariffe GASMAN aprile giugno2018
Tariffe GASMAN luglio settembre 2018
Tariffe_GASMAN_ottobre dicembre2018
Tariffe_GASMAN_gennaio marzo 2019
Tariffe_GASMAN_aprile giugno 2019
Tariffe GASMAN Luglio Settembre 2019
Tariffe GASMAN ottobre dicembre 2019
Tariffe GASMAN gennaio marzo 2020
Tariffe GASMAN aprile giugno 2020
Tariffe GASMAN luglio settembre 2020
Tariffe GASMAN ottobre dicembre 2020
Tariffe GASMAN gennaio marzo 2021
Tariffe GASMAN aprile giugno 2021
Tariffe GASMAN luglio settembre 2021
Tariffe GASMAN Ottobre Dicembre 2021
Tariffe GASMAN Gennaio-Marzo 2022
Tariffe GASMAN Aprile-Giugno 2022
Tariffe GASMAN Luglio-Settembre 2022
Tariffe GASMAN Luglio-Settembre 2023
Tariffe GASMAN Ottobre-Dicembre 2023
Tariffe GASMAN Gennaio-Marzo 2024 corrette
Tariffe_GASMAN_Aprile-Giugno 2024